SICUREZZA CONDOMINIALE E RESPONSABILITÀ LEGALE DELL'AMMINISTRATORE

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Spesso sottovalutata se non ignorata, la piena responsabilità civile e penale dell'Amministratore di condominio in rapporto alla sicurezza sul lavoro è stata recentemente ribadita da una sentenza di Cassazione

  Sicurezza condominiale e responsabilità legale

A distanza di dieci anni dall'emanazione del Testo Unico sulla sicurezza, sono ancora molti gli ambiti lavorativi che non beneficiano – del tutto o anche solo in parte – di un pieno riconoscimento pratico per quel che concerne la tutela della salute e del benessere dei lavoratori. Il condominio è rimasto a lungo in questa zona d'ombra benché le statistiche riportino oltre 6'500 incidenti gravi l'anno, per un totale di quasi 1.4 milioni di stabili a rischio immediato.

Risale al 2017, tuttavia, un'importante sentenza della Cassazione Penale (Sez. 4, 21 settembre 2017, n. 43452) che rimedia a questo vuoto di responsabilità e condanna per omicidio colposo un Amministratore di condominio a seguito della caduta dall'alto e del conseguente decesso di un lavoratore impegnato in attività di manutenzione ordinaria su di un terrazzo.

Secondo la sentenza, i Giudici hanno rigettato le tesi a discolpa mosse dai legali del ricorrente e hanno ribadito alcuni aspetti cruciali legati al diritto in materia di sicurezza sul lavoro in ambito condominiale, vale a dire che l'Amministratore:

  • riveste il ruolo di Datore di Lavoro sia che il condominio abbia alle proprie dirette dipendenze uno o più lavoratori sia che le attività vengano commissionate a Terzi e/o appaltate in modo indiretto (anche solo tramite conoscenze);
  • è sempre tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori coinvolti;
  • è sempre vincolato a verificare in via preventiva antinfortunistica la congruità delle modalità e dei mezzi di lavoro;
  • è sempre obbligato a disporre un documento di valutazione dei rischi indicando le misure adottate per eliminarli;

Questi principi valgono a prescindere dalle competenze tecniche dell'Amministratore stesso (che può sempre avvalersi del consiglio di un tecnico di condominio) e sono applicabili anche in assenza di ingerenza diretta e concreta nei lavori, ovvero in mancanza di interesse economico nelle attività in oggetto, a prescindere dal fatto che l'assemblea condominiale ne abbia avallato (o meno) l'attuazione.

Stando così le cose, la mancata predisposizione di un opportuno sistema di gestione per la sicurezza a livello condominiale si configura come una condizione conclamata di trasgressione latente e di criticità potenziale che i condomini, specie se non debitamente informati in merito, potrebbero ritorcere a priori sull'Amministratore all'insorgere di qualsiasi eventuale problema.

In quest'ottica, è palese che una radicale scelta a favore della sicurezza sia non soltanto eticamente responsabile, ma che costituisca un'implicita forma di auto-tutela per ogni professionista che voglia operare serenamente e a pieno diritto nel mondo dell'Amministrazione condominiale

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